LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  su  appello  proposto da
 Bertocchi Amelio contro  l'intendenza  di  finanza  di  Massa-Carrara
 avverso  la  decisione  emessa  dalla  c.t.  di  primo grado di Massa
 Carrara, sezione  seconda  l'8  aprile  1987  con  il  numero  719  e
 depositata l'11 maggio 1987;
    Presenti  in  udienza il dott. Enrico Accarino per l'intendenza di
 finanza di Massa-Carrara ed il contribuente;
    Sentiti  il  relatore  dott.  Lama,  nonche'  le parti presenti in
 udienza;
    Letti gli atti;
              FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
    Con  tempestivo ricorso il sig. Bertocchi Amelio proponeva ricorso
 avverso la reiezione da parte dell'intendenza  di  finanza  di  Massa
 della  propria  domanda  di  rimborso  della  somma  di  L. 5.061.855
 trattenute a titolo  di  Irpef  sulle  indennita'  di  fine  rapporto
 percepita   dall'E.N.P.A.S.  L'ufficio  osservava  il  contrario  che
 trattandosi, nella specie, di indennita' di  fine  rapporto  maturate
 anteriormente  al  1›  gennaio  1974  ed assoggettate ad applicazione
 dell'imposta  di  ricchezza  mobile  e   dell'imposta   complementare
 progressiva  ai  sensi  del  t.u.  29  gennaio  1958,  n.  645, dette
 indennita',  ancorche'  percepite  dopo  il  31  dicembre  1973,  non
 rientrano nal campo di applicazione della legge 26 settembre 1985, n.
 482, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 4, quarto  comma,
 della  legge  citata  e  83  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e
 dunque non sono  riliquidabili  ai  sensi  della  ripetuta  legge  n.
 482/1985.  La  Commissione di primo grado accoglieva integralmente le
 deduzioni dell'ufficio e con la decisione oggi in oggetto  respingeva
 il ricorso.
    Appellava  il  contribuente  che  nei  motivi di doglianza oltre a
 precisare meglio le ragioni per cui riteneva di non essere sottoposto
 a  regime  di imposte di ricchezza mobile e complementare, ragioni da
 ricercare soprattutto nel fatto che  il  decreto  di  collocamento  a
 riposo, pur recando la data del 3 febbraio 1973, era stato registrato
 il 24  gennaio  dell'anno  successivo  ed  addirittura  con  d.m.  26
 settembre  1980  il  Bertocchi  era  stato promosso alla qualifica di
 dirigente generale cosi' che  si  era  resa  necessaria  la  completa
 riliquidazione  dell'indennita' di buona uscita onde lo stesso non si
 considerava  ancora  cessato  dal  servizio,  oltre  a  tali  ragioni
 particolari, si diceva, il ricorrente eccepiva altresi', come rilievo
 generale, evidente disparita' di trattamento fiscale tra  coloro  che
 sono  stati liquidati in regime di ricchezza mobile e complementare e
 coloro che sono stati liquidati in regime Irpef onde si  profila,  ad
 avviso  del  ricorrente,  violazione  dell'art. 3 della Costituzione.
 L'intendenza  ritualmente  costituitasi  anche  in  questa  fase  del
 procedimento  insiste  sulle sue argomentazioni ed e' remissivo circa
 l'eccezione di incostituzionalita' dedotta.
                             O S S E R V A
    Sul  piano  dell'applicazione  dello  stretto diritto positivo non
 puo' che rilevarsi ancora la  fondatezza  delle  argomentazioni  gia'
 dedotte  ed  accolte  in  primo grado dall'intendenza di finanza. Non
 c'e' dubbio che sulla base  della  legislazione  vigente  di  cui  al
 richiamato  combinato  disposto  di  cui  all'art.  83  del d.P.R. 29
 settembre 1973 n. 597, e 4, quarto comma, della  legge  26  settembre
 1985,  n.  482,  le  indennita'  di buonuscitta maturate prima del 31
 dicembre 1973, sono escluse dal trattamento stabilito per  le  stesse
 indennita'  maturate in regime Irpef onde sotto questo profilo nessun
 rimborso  e'  possibile.  Non   risulta,   peraltro,   manifestamente
 infondata,   l'eccezione   di   incostituzionalita'   adombrata   dal
 ricorrente poiche', pur differenti terminologicamente, in  definitiva
 si   tratta  comunque  sempre  di  ritenute  operate  su  uno  stesso
 emolumento, l'indennita' di fine rapporto che rappresenta un  diritto
 fondamentale  del  lavoratore  onde  l'essere  tale  voce del reddito
 maturata in un determinato regime  impositivo  piuttosto  che  in  un
 altro  non  dovrebbe tradursi in un danno ovvero in ogni caso, in una
 diseguaglianza per un lavoratore rispetto ad  un  altro  per  cui  la
 questione  sollevata  dal sig. Bertocchi, appellante, non si appalesa
 manifestamente infondata onde si impone il  rinvio  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;